Sez. 1, Sentenza n. 13808 del 23/07/2004 (Rv. 575873 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Fermo amministrativo "ex" art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 - Inefficacia in conseguenza della omessa richiesta, da parte della P.A., di accertamento e quantificazione del proprio credito a fine di compensazione - Effetti - Decorrenza degli interessi sul credito della controparte nella pendenza del fermo poi divenuto inefficace - Sussistenza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
Ove la pubblica amministrazione che si sia avvalsa del fermo amministrativo "ex" art. 69 del R.D. 18 novembre 1993, n. 2440, ometta, una volta convenuta in giudizio per l'adempimento del proprio debito, di chiedere l'accertamento e la liquidazione del credito da essa vantato al fine di effettuarne la compensazione con il credito fatto valere dalla controparte, gli effetti del fermo, destinati ad esplicarsi sul piano della compensazione, devono ritenersi definitivamente elisi sin dall'origine; ne deriva che il credito oggetto di fermo amministrativo, in conseguenza della inefficacia del provvedimento cautelare esercitato dalla P.A., è suscettibile di produrre interessi anche nel periodo di vigenza del fermo stesso, con decorrenza dal momento della costituzione in mora dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)