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Sez. 2, Sentenza n. 2768 del 02/12/2008 Ud. (dep. 21/01/2009) Rv. 242708 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Consumazione - Differenza dal reato di deturpamento di cose - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242708-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE

Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)