Sez. 2, Sentenza n. 24739 del 26/03/2010 Ud. (dep. 01/07/2010) Rv. 247746 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI - IN GENERE | Rapporto col reato di danneggiamento - Natura sussidiaria - Conseguenze.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI - IN GENERE
Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)