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Sez. 2, Sentenza n. 28793 del 16/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232006 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Differenza rispetto al reato di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art.639 cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232006-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del deterioramento, da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen. perchè, mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento la foratura di uno pneumatico di autovettura, circostanza che incide in modo diretto sull'utilizzabilità della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)