Sez. U, Ordinanza n. 23200 del 03/11/2009 (Rv. 609995 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società per azioni a partecipazione maggioritaria del Comune - Delibera comunale di riduzione della partecipazione azionaria e di emissione di un prestito obbligazionario - Delibera comunale relativa alle modifiche da adottarsi nello statuto rispetto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Configurabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di società per azioni a partecipazione maggioritaria del Comune, le delibere comunali con le quali sono decise la riduzione della partecipazione azionaria, l'emissione di un prestito obbligazionario, nonchè le modifiche da adottarsi nello statuto rispetto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione costituiscono provvedimenti di natura autoritativa, preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie, espressione della funzione di indirizzo e di governo del Comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente; ne consegue che le controversie relative all'annullamento delle suddette delibere (nella specie proposte da azionisti di minoranza e da associazioni di azionisti e consumatori) spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/1994 num. 332 CORTE COST., Legge 30/07/1994 num. 474 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 112, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)