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Sez. 1, Sentenza n. 8567 del 07/08/1993 (Rv. 483402 - 01)

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo | Banca - Assegni emessi dal fallito su conto corrente aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento - Pagamento a terzi - Dichiarazione di inefficacia del pagamento - Azione di ripetizione di indebito - Esperibilità.
Stato
decisa il 1993-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483402-01

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo

La banca, la quale paghi a terzi assegni emessi dal fallito sul conto corrente da lui aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento, e dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare, è legittimata ad esperire, nei confronti di detti terzi, l'azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)