Sez. 1, Sentenza n. 8567 del 07/08/1993 (Rv. 483402 - 01)
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo | Banca - Assegni emessi dal fallito su conto corrente aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento - Pagamento a terzi - Dichiarazione di inefficacia del pagamento - Azione di ripetizione di indebito - Esperibilità.
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo
La banca, la quale paghi a terzi assegni emessi dal fallito sul conto corrente da lui aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento, e dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare, è legittimata ad esperire, nei confronti di detti terzi, l'azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)