Sez. 2, Sentenza n. 46257 del 17/10/2013 Ud. (dep. 19/11/2013) Rv. 257429 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Assoluzione in primo grado non impugnata dalla parte civile - Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in sede di appello - Conseguenze in ordine alle statuizioni civili - Applicabilità degli artt. 576 e 578 cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE
Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)