Sez. 4, Sentenza n. 33778 del 20/06/2017 Ud. (dep. 11/07/2017) Rv. 270992 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Sentenza di primo grado di assoluzione - Appello del pubblico ministero - Sentenza di appello dichiarativa della sopravvenuta prescrizione - Condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
È illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata in sede di appello con sentenza che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)