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Sez. 4, Sentenza n. 14014 del 04/03/2015 Ud. (dep. 02/04/2015) Rv. 263015 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Sentenza di primo grado di assoluzione - Appello del pubblico ministero - Sentenza di appello dichiarativa della prescrizione sopravvenuta - Condanna dell'imputato in appello al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263015-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI

È illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata, in sede di appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado ha riformato, su impugnazione del P.M., la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)