Sez. 3, Sentenza n. 9168 del 06/07/1998 Ud. (dep. 05/08/1998) Rv. 211817 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Deposito del piego nell'ufficio postale - Incaricato del ritiro - Requisiti di cui all'art.7 legge 890 del 1982 - Necessità - Esclusione - Ragione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
In caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1990 n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta. Infatti è sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)