Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 20/05/2004 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 229723 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Deposito del piego nell'ufficio postale - Incaricato del ritiro - Requisiti di cui all'art. 7 legge n. 890 del 1982 - Necessità - Esclusione - Ragione.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
In caso di notificazione a mezzo posta, l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1990, n. 890 previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta. Infatti, è sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)