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Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 20/05/2004 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 229723 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Deposito del piego nell'ufficio postale - Incaricato del ritiro - Requisiti di cui all'art. 7 legge n. 890 del 1982 - Necessità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2004-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229723-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

In caso di notificazione a mezzo posta, l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1990, n. 890 previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta. Infatti, è sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)