Sez. 4, Sentenza n. 40274 del 28/09/2006 Ud. (dep. 07/12/2006) Rv. 235392 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Deposito nell'ufficio postale - Incaricato del ritiro - Requisiti ex l.n.890 del 1982 - Necessità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
In caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo infatti sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)