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Sez. 2, Sentenza n. 8833 del 28/04/2005 (Rv. 581995 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI | Uguaglianza di quote - Criterio dell'estrazione a sorte - Derogabilità - Richiesta di assegnazione in comunione di quote relative ad un unico immobile.
Stato
decisa il 2005-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581995-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI

In tema di divisione ereditaria, il principio posto dall'art. 729 cod. civ. - secondo il quale, nell'ipotesi di uguaglianza di quote, l'assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte - non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioni prettamente discrezionali, insindacabili in sede di legittimità salvo che sotto il profilo dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, non costituisce una valida ragione la richiesta di alcuni dei condividenti di assegnazione delle quote relativa ad un bene immobile adibito ad attività commerciale, in quanto, in tal caso, aderendo a tale richiesta, da un lato non si raggiungerebbe l'obiettivo dello scioglimento della comunione (dandosi invece luogo ad una nuova, seppur minore comunione), e dall'altro si violerebbe il principio della "par condicio" dei condividenti, che è alla base del criterio del sorteggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 729

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)