Sez. L, Sentenza n. 1591 del 12/03/1982 (Rv. 419400 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ A RIMBORSO DEL TRIBUTO DIRETTO DEL DIPENDENTE TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO E VERSATO AL FISCO COME SOSTITUTO D'IMPOSTA - IMPLICITA ESECUZIONE DEL LAVORATORE, DEBITORE D'IMPOSTA, DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA - CLAUSOLA RELATIVA CONTENUTA IN ACCORDI AZIENDALI - NULLITÀ - INCLUSIONE DI TALE INDENNITÀ TRA LE COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ A RIMBORSO DEL TRIBUTO DIRETTO DEL DIPENDENTE TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO E VERSATO AL FISCO COME SOSTITUTO D'IMPOSTA - IMPLICITA ESECUZIONE DEL LAVORATORE, DEBITORE D'IMPOSTA, DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA - CLAUSOLA RELATIVA CONTENUTA IN ACCORDI AZIENDALI - NULLITÀ - INCLUSIONE DI TALE INDENNITÀ TRA LE COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 127 del T.U. Delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che (al pari del sostituto art. 1 R.d.l. 30 gennaio 1933 n. 18 e del poi subentrato art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) impone al datore di lavoro, oltre che di versare al fisco, come sostituto d'imposta, il tributo diretto a carico dei dipendenti sull'importo delle loro retribuzioni, di rivalersi nei confronti degli stessi di tale pagamento, sotto pena di incorrere - in concomitanza con l'assoggettamento dei contribuenti alla duplicazione della imposizione - nel pagamento della soprattassa prevista dal successivo art. 264 - è norma di ordine pubblico, che comporta la nullità di ogni pattuizione che si ponga con essa in contrasto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed opponibile anche da parte di terzi. È, pertanto, affetta da nullità assoluta, per contrarietà con norme imperative, la clausola contenuta in accordi aziendali (nella specie, accorso del 6 dicembre 1962 concluso fra l'azienda delle tramvie urbane di Napoli e i suoi dipendenti) che comporti la esenzione del debitore d'imposta dall'assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di un'indennità a rimborso - anche parziale - dell'imposta trattenuta con la conseguenza che tale erogazione, non dovuta perché illecita, non può essere compresa tra le componenti della retribuzione pensionabile ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 28 luglio 1961 n. 838 (poi sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge 29 ottobre 1971 n. 889). (Conf 5816/80, mass n 409638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Regio Decr. Legge 30/01/1933 num. 18 art. 1, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 264, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)