Sez. 3, Sentenza n. 10672 del 05/02/2004 Cc. (dep. 05/03/2004) Rv. 227873 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento dell'obbligo di demolizione entro il termine fissato - Concessione in sanatoria intervenuta successivamente alla inutile scadenza del termine fissato per l'adempimento - Effetti sulla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Ne deriva che la concessione in sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, non ha alcuna efficacia in ordine alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)