Sez. 3, Sentenza n. 32834 del 19/06/2013 Cc. (dep. 29/07/2013) Rv. 255874 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Manufatto abusivo - Concessione del beneficio subordinato alla demolizione entro il termine fissato - Mancato adempimento - Revoca del beneficio - Obbligatorietà - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione del manufatto abusivo - cui sia subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena - determina la revoca di diritto del beneficio, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, non essendo attribuito al giudice dell'esecuzione alcun margine di discrezionalità. (Fattispecie in cui la demolizione era intervenuta oltre il termine previsto in sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)