Sez. U, Sentenza n. 7602 del 30/03/2010 (Rv. 612461 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - AUTONOMO | Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Poteri - Conseguenze - Pronuncia nella giurisdizione - Mancata impugnazione da parte del convenuto - Impugnazione da parte del terzo - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - AUTONOMO
Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un interventore adesivo dipendente e non può - trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili - dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto nè impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore. Pertanto, qualora il convenuto non abbia impugnato la pronuncia che abbia affermato la giurisdizione, in tal modo determinando la formazione del giudicato su tale punto, il terzo chiamato in garanzia impropria non può a sua volta impugnare la sentenza per far valere il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alla causa principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)