Sez. 3, Sentenza n. 11066 del 24/10/1995 (Rv. 494361 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE | Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Poteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE
Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un intervento adesivo dipendente e non può - trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili - dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore. Tuttavia, qualora egli, in riferimento alla causa dipendente non si limiti a contestare il rapporto di regresso ma neghi la responsabilità del convenuto nei confronti dell'attore, può esercitare tutti poteri processuali riconosciuti alle parti e, trattandosi di cause scindibili, anche impugnare autonomamente la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)