Sez. L, Sentenza n. 6029 del 13/11/1981 (Rv. 416813 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'INSORGENZA DELLA CAUSA INVALIDANTE - AMMISSIBILITÀ - EVENTUALE MINOR REDDITO CONSENTITO DA DETTA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'INSORGENZA DELLA CAUSA INVALIDANTE - AMMISSIBILITÀ - EVENTUALE MINOR REDDITO CONSENTITO DA DETTA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In tema di pensione d'Invalidità, la riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato va riscontrata non con esclusivo riferimento all'attività svolta al momento dell'insorgenza della causa invalidante, ma bensì tenendo conto della generica capacità lavorativa, e, quindi, anche di occupazioni successive a detto momento, purché confacenti alle attitudini dell'assicurato medesimo, mentre resta irrilevante l'eventuale minor reddito consentito da queste ultime, rispetto alla precedente attività, quando ciò non risulti conseguenza dell'Invalidità pensionabile. (V 35/78, mass n 389324; (V 2085/75, mass n 375815).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)