Sez. L, Sentenza n. 35 del 04/01/1978 (Rv. 389324 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di pensione d'invalidita, la riduzione della capacita di guadagno non dev'essere valutata in relazione alla sola attivita specifica esercitata dall'assicurato in determinate circostanze di fatto, dovendo, invece, l'indagine estendersi a tutta la varieta delle possibili occupazioni a cui l'assicurato sia atto e che gli siano consentite dal suo stato fisico o psichico o da altre qualita soggettive comunque influenti sulla di lui possibilita di ritrarne un normale guadagno, senza usura delle sue residue energie di lavoro. (Conf 2085/75, mass n 375815).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)