Sez. U, Sentenza n. 7033 del 20/12/1982 (Rv. 424700 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO STRANIERO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI NEW YORK - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCATA ADESIONE A TALE CONVENZIONE DELLO STATO DI BANDIERA DELLA NAVE - ININFLUENZA - DEDUZIONE DELL'INUTILE DECORSO DEI TERMINI FISSATI DALLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ADIRE GLI ARBITRI - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO STRANIERO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI NEW YORK - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCATA ADESIONE A TALE CONVENZIONE DELLO STATO DI BANDIERA DELLA NAVE - ININFLUENZA - DEDUZIONE DELL'INUTILE DECORSO DEI TERMINI FISSATI DALLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ADIRE GLI ARBITRI - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alla controversia inerente ad un contratto di trasporto marittimo internazionale, la clausola compromissoria per arbitrato straniero, rituale od irrituale, comporta il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione della convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, a prescindere dall'adesione a tale convenzione dello stato di bandiera della nave, nonché da ogni indagine sull'idoneità del lodo ad acquistare efficacia esecutiva per intervento del giudice dello stato nel quale viene reso, e pure quando si deduca l'inutile decorso dei termini fissati dalla clausola medesima per adire gli arbitri, trattandosi di circostanza attinente alla concreta proponibilità della domanda davanti agli arbitri, che è irrilevante al fine della suddetta declinatoria, da effettuarsi esclusivamente in base al riscontro della validità ed originaria operatività del compromesso (art. 2 punto terzo della citata convenzione). (V 836/82; (V 6323/80, mass n 409256; (V 111/80, mass n 403487).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)