Sez. 1, Sentenza n. 5378 del 07/10/1980 (Rv. 409256 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA - ATTO SCRITTO PREVISTO DALL'ARTICOLO SECONDO DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK - REQUISITI SUFFICIENTI.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA - ATTO SCRITTO PREVISTO DALL'ARTICOLO SECONDO DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK - REQUISITI SUFFICIENTI.*
In tema di compromesso o clausola compromissoria per arbitrato estero, l'esigenza dell'atto scritto, richiesto dall'articolo secondo della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (ratificata con legge 19 gennaio 1968 n 62) sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resta soddisfatta quando il compromesso o la clausola medesima risultino da un accordo firmato dalle parti, ovvero da uno scambio di lettere o di telegrammi, secondo i requisiti formali da accertare in base alle Disposizioni dello art 26 delle preleggi, mentre non si rende necessaria la specifica approvazione per iscritto, ai sensi e nei casi dell'art 1341 cod civ, il quale trova deroga nel predetto accordo internazionale. (V 4746/79, mass n 401322; (V 361/77, mass n 383903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Preleggi art. 26, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)