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Sez. L, Sentenza n. 3403 del 17/05/1983 (Rv. 428292 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DETERMINANTE UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO DI TUTTI I LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE DA SOPPRIMERE - PATTUIZIONI COLLETTIVE CONCERNENTI I CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROLLO GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428292-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DETERMINANTE UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO DI TUTTI I LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE DA SOPPRIMERE - PATTUIZIONI COLLETTIVE CONCERNENTI I CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROLLO GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*

Quando la ristrutturazione aziendale, dedotta come causa di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, debba attuarsi con la soppressione di un intero settore dell'impresa avente specifiche connotazione ed autonomia e con il licenziamento di tutti i lavoratori addetti a tale settore, non trovano applicazione le pattuizioni collettive concernenti i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e non può conseguentemente farsi luogo ad alcun controllo giurisdizionale al riguardo.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)