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Sez. L, Sentenza n. 414 del 26/01/1985 (Rv. 438627 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE GESTANTE - INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - ASSENZA DA QUESTO PER ASPETTATIVA POLITICA O SINDACALE NON RETRIBUITA - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE ED ALLA INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438627-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE GESTANTE - INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - ASSENZA DA QUESTO PER ASPETTATIVA POLITICA O SINDACALE NON RETRIBUITA - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE ED ALLA INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - SUSSISTENZA.*

La lavoratrice in stato di gravidanza che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro sia in aspettativa politica o sindacale non retribuita ha diritto a norma del quarto comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970 alle prestazioni previdenziali, che comprendono non solo quelle sanitarie ma anche quelle economiche, quale l'indennità giornaliera di maternità, a nulla rilevando la diversa disciplina dettata dall'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in quanto tale normativa di carattere generale deve ritenersi derogata dalla norma speciale rappresentata dal citato art. 31, quarto comma dello statuto dei lavoratori. (contra 4859/83, mass n 429751; (contra 3156/82, mass n 421099).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 com. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)