Sez. L, Sentenza n. 2416 del 12/04/1985 (Rv. 440266 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - MALATTIA SOPRAVVENUTA NEI PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O INCARICHI SINDACALI - DIRITTO ALL'ASSISTENZA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - MALATTIA SOPRAVVENUTA NEI PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O INCARICHI SINDACALI - DIRITTO ALL'ASSISTENZA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970, al lavoratore che si ammali durante i periodi di aspettativa non retribuita per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive o di incarichi sindacali, provinciali e nazionali, spettano tutte le prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime, ivi compresa l'indennità giornaliera di malattia, fatta salva l'ipotesi derogatoria di cui al quinto comma dello stesso articolo. (V 414/85, mass n 438627; (V 4859/83, mass n 429751).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)