Sez. 1, Sentenza n. 4755 del 04/09/1984 (Rv. 436660 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - OBBLIGO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI VALUTAZIONE DI FONDI RUSTICI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - OBBLIGO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI VALUTAZIONE DI FONDI RUSTICI.*
In tema di imposta di successione, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori di cui alla legge 26 gennaio 1961 n. 29, autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n. 147, sull'imposta complementare liquidata a seguito di accertamento di maggior valore, si giustifica per il semplice ritardo nello adempimento dell'obbligazione tributaria di natura complementare rispetto alla data di esigibilità dell'imposta liquidata in via principale, poiché la legge imputa presuntivamente la mora al debitore, il quale ha l'Onere di dimostrare che l'inesattezza o l'insufficienza del valore dichiarato (nella denuncia di successione o in una successiva dichiarazione integrativa) rispetto a quello definitivamente accertato non sono a lui imputabili. Nè tale imputabilità può ritenersi esclusa quando la controversia abbia ad oggetto l'applicazione, o meno, dei coefficienti tabellari previsti per la valutazione dei fondi rustici a norma della legge 20 ottobre 1954 n. 1044, poiché questa non comporta una deroga ai principi fissati dall'art. 51 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, in base ai quali il contribuente, in Sede di denunzia di successione, è tenuto a dichiarare il valore oggettivo dei beni, con la conseguenza derivante dall'infedeltà di tale denuncia. (V 3852/80, mass n 407702; (V 6185/79, mass n 402908; (V 4785/77, mass n 388390).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 20/10/1954 num. 1044 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)