Sez. 3, Sentenza n. 3594 del 28/05/1986 (Rv. 446513 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SOPRAVVENIENZA NEI GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI STABILIRE CON LA SENTENZA DI RILASCIO LA DATA DELL'ESECUZIONE - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SOPRAVVENIENZA NEI GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI STABILIRE CON LA SENTENZA DI RILASCIO LA DATA DELL'ESECUZIONE - INSUSSISTENZA.*
In tema di locazione di immobili urbani, l'art. 82 della legge n. 392 del 1978, per il quale ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa continuano ad applicarsi, ad ogni effetto, le leggi precedenti, si riferisce sia alla disciplina sostanziale che a quella processuale vigente in materia di locazioni urbane. Conseguentemente, ai giudizi in corso, resta inapplicabile il disposto dell'art. 56 della suddetta legge per il quale, con la sentenza che pronuncia il rilascio, il giudice deve stabilire la data dell'esecuzione, non rilevando che tale provvedimento è destinato ad operare nella fase esecutiva del giudizio e non ponendosi il richiamato art. 82 in posizione di sussidiarietà rispetto all'art. 84 per il quale sono abrogate tutte le Disposizioni con essa incompatibili. (Conf 3574/83, mass n 428462; (Conf 4073/82, mass n 422050).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)