Sez. 2, Sentenza n. 459 del 14/02/1973 (Rv. 362466 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITA ACCERTATA - RILEVANZA NELLA FASE GIUDIZIARIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITA ACCERTATA - RILEVANZA NELLA FASE GIUDIZIARIA.*
Se nel corso del procedimento giudiziario si verifichi un aggravamento delle infermita dell'assicurato, che secondo la scienza medica costituisca un naturale sviluppo del processo patologico gia in atto, compreso nel quadro clinico e sintomatologico accertato in Sede amministrativa, il giudice deve procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante della infermita stessa agli effetti dell'accertamento della capacita di guadagno, tenendo presente la situazione patologica al momento in cui l'aggravamento viene a verificarsi in Sede giudiziaria. (Conf 2101/72, mass n 359321; 1477/72, mass n 358130).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)