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Sez. U, Sentenza n. 4887 del 16/07/1983 (Rv. 429775 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - AZIONE PROMOSSA DA UN FUNZIONARIO PUBBLICO ONORARIO (NELLA SPECIE IL VICE COMMISSARIO DELL'E.U.R. NEI CONFRONTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI), CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO MIGLIORE DI QUELLO ATTRIBUITO - RAPPORTO DI SERVIZIO ONORARIO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429775-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - AZIONE PROMOSSA DA UN FUNZIONARIO PUBBLICO ONORARIO (NELLA SPECIE IL VICE COMMISSARIO DELL'E.U.R. NEI CONFRONTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI), CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO MIGLIORE DI QUELLO ATTRIBUITO - RAPPORTO DI SERVIZIO ONORARIO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda proposta nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri dal Vice-Commissario dell'ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR), con la quale, facendo riferimento ad attività che risultino comprese nell'ambito delle attribuzioni del vicario del massimo organo di detto ente, si chieda il riconoscimento di un trattamento economico migliore di quello attribuito, spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, atteso che investe un rapporto di servizio onorario, nel quale il suddetto trattamento, in difetto di previsione di legge, resta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità cui l'ente medesimo è sottoposto, a fronte delle quali le posizioni dell'interessato hanno natura di meri interessi legittimi. Tale principio non trova deroga per il caso in cui l'attore ponga in discussione la validità del suo atto di nomina a Vice-Commissario, sotto il profilo della Mancanza di una successiva ratifica da parte degli organi regionali, dopo che questi furono costituiti e divennero operanti, ovvero sotto il profilo del sopravvenuto venir meno delle ragioni di provvisorietà e straordinarietà giustificative dell'atto stesso, poiché dette questioni, non investendo la giuridica esistenza del provvedimento di nomina, non sono astrattamente idonee a profilare la ricorrenza di un rapporto privatistico o di fatto, anziché di un rapporto di servizio onorario. (V 1687/81, mass n 412356).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)