Sez. U, Sentenza n. 1687 del 24/03/1981 (Rv. 412356 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO - COMPONENTI - ESPERTO NELLE DISCIPLINE AMMINISTRATIVE - INDENNITA - CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO L'INSUFFICIENZA DELL'INDENNITA STESSA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO - COMPONENTI - ESPERTO NELLE DISCIPLINE AMMINISTRATIVE - INDENNITA - CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO L'INSUFFICIENZA DELL'INDENNITA STESSA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
La domanda, con la quale un membro di commissione regionale di controllo, nominato in qualita di esperto nelle discipline amministrative, ai sensi dell'art 44 della legge 10 febbraio 1953 n 62, insorga nei confronti della Presidenza del consiglio, per denunciare l'insufficienza e l'inadeguatezza dell'indennita liquidatagli, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, ed e devoluta alla cognizione del giudice amministrativo in Sede di legittimita, atteso che l'indicata norma, nel contemplare l'indennita spettante agli esperti nominati membri delle commissioni regionali di controllo, con la qualita di funzionari onorari e non di pubblici impiegati, demanda la concreta quantificazione dell'indennita medesima, al potere discrezionale dell'amministrazione, a fronte del quale le posizioni soggettive di detti esperti hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi.*
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1953 num. 62 art. 41, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)