Sez. U, Sentenza n. 2033 del 20/03/1985 (Rv. 439943 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI FUNZIONARIO ONORARIO - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO AMMONTARE DEL COMPENSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DOMANDA DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE OMESSO DA PARTE DELLA P.A. - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI FUNZIONARIO ONORARIO - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO AMMONTARE DEL COMPENSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DOMANDA DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE OMESSO DA PARTE DELLA P.A. - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
Nell'ipotesi di rapporto di funzionario onorario - che è del tutto distinto e diverso dal rapporto di pubblico impiego - la giurisdizione va determinata in relazione alle sostanziali posizioni soggettive, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, fatte valere in giudizio. Pertanto la domanda del funzionario onorario di Determinazione dell'equo ammontare del compenso spettantegli, che lo stesso assume di aver percepito in misura inadeguata, benché corrispondente a quella determinata dalla pubblica amministrazione ha ad oggetto una posizione di interesse legittimo la cui tutela, in Sede giurisdizionale, è devoluta al giudice amministrativo, giacché la Determinazione del trattamento economico del funzionario onorario (di natura indennitaria, e non retributiva, in quanto non legato in modo sinallagmatico allo svolgimento dell'incarico) trova la sua origine in Atti discrezionali della pubblica amministrazione. Mentre sussiste difetto assoluto di giurisdizione, al riguardo della domanda con cui il funzionario onorario richiede la Costituzione del rapporto previdenziale omesso da parte della pubblica amministrazione, atteso che la tutela previdenziale presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro pubblico o privato, in Mancanza del quale non è configurabile neppure in astratto una posizione soggettiva giuridicamente tutelabile. (V 4887/83, mass n 429775; (V 3006/83, mass n 427922; (V 5129/82, mass n 423003; (V 1687/81, mass n 412356; (V 863/78, mass n 390203; (V 3265/75, mass n 377267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)