Sez. L - , Ordinanza n. 10767 del 04/05/2018 (Rv. 648346 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Termine triennale di prescrizione - Interruzione - Deposito del ricorso giurisdizionale - Sussistenza - Estinzione del giudizio - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
In tema di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale, il decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. sentenza 23 maggio 1986, n. 129), è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, con effetto dalla data del suo deposito r non dalla sua notifica; in caso di estinzione del processo, tuttavia, poiché l'effetto interruttivo è istantaneo, il termine riprende a decorrere, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., dalla data dell'atto interruttivo.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)