Sez. 4 - , Sentenza n. 2124 del 27/10/2020 Ud. (dep. 19/01/2021) Rv. 280242 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Spontaneamente rese alla polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Limitazione alla fase procedimentale - Sussistenza.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)