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Sez. 3, Sentenza n. 14722 del 21/11/2001 (Rv. 550464 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa assicuratrice "in bonis" - Giudicato di condanna al risarcimento dei danni - Sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Esecuzione del giudicato - Legittimazione passiva esclusiva dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge n.990 del 1969 - Diritto dell'impresa ad insinuare le somme sborsate nel passivo della procedura concorsuale - "Ius superveniens ex D.L. 857/76 - Incidenza su tale disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550464-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna al risarcimento del danno, formatosi a carico dell'impresa assicuratrice "in bonis" può essere posto in esecuzione dal danneggiato, ove sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratrice medesima, esclusivamente nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art.20 di detta legge (e nei limiti fissati dal successivo art.21), impresa che, con riferimento alle somme erogate, ha diritto di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale avvalendosi dell'autorità che quel giudicato, sotto il limitato profilo dell'accertamento del credito del danneggiato, spiega anche nei confronti della liquidazione. Tale disciplina non subisce deroghe a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976 n.857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), il cui art. 9, nel contemplare la possibilità di autorizzazione del commissario liquidatore alla definizione di pendenze anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, non interferisce sulla individuazione della suddetta impresa designata quale unico soggetto passivamente legittimato alla pretesa del danneggiato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)