Sez. 1 - , Ordinanza n. 19010 del 31/07/2017 (Rv. 645082 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Fallimento – Domanda ex art. 2932 c.c. – Trascrizione della domanda nei registri immobiliari prima della dichiarazione di fallimento – Sentenza di accoglimento della domanda successiva alla dichiarazione di fallimento – Pronunciata nei confronti del solo fallito – Inopponibilità al curatore – Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Il curatore del fallimento esercita legittimamente il potere di scioglimento ex art. 72 l.fall. nel caso di domanda ex art. 2932 c.c., accolta con sentenza trascritta nei registri immobiliari dopo la dichiarazione di fallimento, quando il giudizio si è svolto in contraddittorio con il solo fallito successivamente alla sua dichiarazione di fallimento, poiché in tal caso la sentenza è radicalmente inopponibile alla curatela, con preclusione dell'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)