Sez. 2, Sentenza n. 9076 del 18/04/2014 (Rv. 630213 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Preliminare di vendita immobiliare - Fallimento del promittente venditore - Facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto - Esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. - Irrilevanza - Limiti - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Il fallimento del promittente venditore di un immobile consente al curatore di optare per lo scioglimento del contratto ex art. 72 legge fall. e di ottenere il rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ., anche se questa è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, in quanto l'effetto prenotativo della trascrizione vale per le sentenze dichiarative e non per quelle costitutive, in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 1 n. 2, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)