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Sez. U, Ordinanza n. 15436 del 04/11/2002 (Rv. 558207 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisioni - Ricorso per cassazione - Notifica al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione - Necessità - Fondamento - Inosservanza - Effetti - Ordine di integrazione del contraddittorio.
Stato
decisa il 2002-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558207-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione - il quale, nei casi in cui spieghi intervento nei procedimenti innanzi al Consiglio nazionale forense, assume la veste di contraddittore diretto dell'iscritto all'ordine e del suo difensore - è litisconsorte necessario nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense, sicché a lui deve essere notificato il ricorso per cassazione che sia stato proposto avverso dette decisioni, trattandosi di notificazione finalizzata alla costituzione del rapporto processuale nei suoi confronti ed a consentirgli l'esercizio dei poteri e delle facoltà concesse alle parti in senso proprio, sì da non essere fungibile con la comunicazione di cui all'art. 67 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, che è meramente strumentale all'esercizio della funzione di tutore imparziale della legge affidata al pubblico ministero che partecipa all'udienza davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; in mancanza di detta notificazione, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)