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Sez. U, Ordinanza n. 10463 del 02/07/2003 (Rv. 564740 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Legittimi e necessari contraddittori - Ordine di integrazione del contraddittorio (nei confronti del Procuratore generale presso la Suprema Corte) - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564740-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso una sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, legittimi e necessari contraddittori sono, oltre al magistrato incolpato, il Ministro della giustizia ed il Procuratore generale presso la Suprema Corte, con la conseguente operatività, ai fini della disciplina del litisconsorzio nella detta fase di gravame, della disposizione di cui all'art. 331 cod. proc. civ., giusta la quale l'impugnazione, se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato, è dichiarata inammissibile (non già improcedibile, ai sensi dell'art. 371 - bis cod. proc. civ., detta disposizione concernendo il difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso per integrazione debitamente notificato). Nè, ove tale incombente sia stato omesso nei confronti del Procuratore generale, a detta declaratoria osta la circostanza che lo scopo informativo, cui esso mira, possa ritenersi altrimenti raggiunto (come nel caso in cui sia stato lo stesso Procuratore generale a formulare istanza di integrazione del contraddittorio nei propri confronti), dovendosi distinguere l'istituzionale posizione riservata al Procuratore generale nel procedimento di cassazione da quella che al medesimo compete come titolare dell'azione disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)