diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26157 del 21/11/2013 (Rv. 629043 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Natura - "Impugnazione merito" e non "impugnazione annullamento" - Conseguenze - Poteri ed obblighi del giudice tributario - Valutazione sostitutiva - Contenuto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629043-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la sentenza impugnata, a fronte dell'annullamento dell'avviso di accertamento per IVA-IRPEG 2002, emesso a seguito di una rideterminazione del reddito del contribuente, per il quale non erano stati computati i costi dell'attività, così imputando ad intero reddito tutti i ricavi ricostruiti, è stata cassata con rinvio dalla S.C. che, enunciando il principio, ha rilevato l'omissione del giudice del merito circa la necessità di provvedere all'accertamento dell'imposta dovuta).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)