Sez. 6, Sentenza n. 39680 del 10/09/2024 Cc. (dep. 29/10/2024) Rv. 287041-01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Tutela dei terzi creditori - Sequestri preventivi disposti prima della modifica dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 ad opera dell'art. 31 legge n. 161 del 2017 - Canone della buona fede - Operatività - Titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011 - Applicabilità - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La verifica del credito del terzo in relazione a sequestri preventivi finalizzati alla confisca per sproporzione disposti anteriormente alla modifica dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ad opera dell'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha esteso la disciplina prevista dal Titolo IV del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla confisca per sproporzione e al sequestro preventivo alla stessa funzionale, va
operata secondo il canone della buona fede, senza che possa trovare applicazione la predetta normativa del codice antimafia concernente la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.
Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 31, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)