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Sez. 6, Sentenza n. 29828 del 27/06/2012 Ud. (dep. 20/07/2012) Rv. 253696 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Art. 388, comma primo cod. pen. - Condotta di frode ai creditori precedente al provvedimento del giudice civile - Momento consumativo - Individuazione.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253696-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice si perfeziona, nel caso di condotta materiale di frode ai creditori realizzata con operazioni sui beni in previsione del provvedimento del giudice civile, con l'inottemperanza all'ordine giudiziale, non appena si abbia conoscenza legale della sentenza esecutiva attraverso la notifica della stessa e del relativo precetto. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che dal momento del perfezionamento del reato, la condotta successiva di protrazione dell'inottemperanza rappresenta solo un effetto permanente del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)