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Sez. 6, Sentenza n. 51218 del 01/07/2014 Cc. (dep. 10/12/2014) Rv. 261665 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Presupposti del reato - Intimazione formale ai sensi del codice di procedura civile - Necessità - Esclusione - Richiesta di adempimento anche informale - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261665-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato l'idoneità di una sollecitazione ad adempiere inoltrata personalmente al soggetto obbligato dal professionista delegato dai creditori alla gestione della controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)