Sez. 6 - , Sentenza n. 58413 del 02/10/2018 Ud. (dep. 28/12/2018) Rv. 275038 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Art. 388, comma primo, cod. pen. - Condotta di frode ai creditori precedente al provvedimento del giudice civile - Momento consumativo - Individuazione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice presuppone l'esistenza di un obbligo già accertato o in corso di accertamento in sede giurisdizionale, essendo insufficiente la mera preesistenza di una "ragione di credito" rispetto alla condotta elusiva o fraudolenta posta in essere ai danni dei creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa con riferimento alla cessione di beni da parte del liquidatore di una società, in quanto tale condotta era stata realizzata precedentemente alla notifica e, in alcuni casi all'emissione, dei decreti ingiuntivi emessi ai danni della società medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)