Sez. 4, Sentenza n. 41818 del 10/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245455 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Oblazione - Estinzione del reato - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Applicazione - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione, il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., alla competenza del Prefetto.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)