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Sez. L, Sentenza n. 9783 del 19/09/1991 (Rv. 473931 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Accordi relativi al trattamento economico e normativo - Natura negoziale e privatistica - Recezione in decreti presidenziali - Influenza - Esclusione - Interpretazione - Mezzi - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473931-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

Le disposizioni che regolano il trattamento economico e normativo del personale sanitario delle unità sanitarie locali a rapporto convenzionale, ancorché gli accordi che le contengono, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, siano recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, conservano la loro natura negoziale e privatistica, sicché la loro interpretazione, riservata al giudice del merito, è soggetta ai criteri legali di ermeneutica contrattuale - fra i quali ha carattere prioritario quello letterale (art. 1362 cod. civ.) - ed è censurabile, in sede di legittimità, per violazione dei criteri predetti, oltre che per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva negato il diritto, del medico generale associato, al concorso nelle spese per la produzione del reddito e all'indennità forfettaria di rischio e di avviamento professionale, censurandola per non aver tenuto conto dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 34 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 882, integralmente sostitutivo - pur in mancanza di correlative disposizioni di attuazione - del precedente accordo reso esecutivo con d.p.r. 13 agosto 1981, e per non aver rilevato che la citata norma, attribuendo all'associato un'integrazione annua, di lire settecentocinquanta per ogni paziente, propria delle voci rivendicate, gli riconosceva queste ultime, a differenza dell'art. 34 dell'accordo del 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 882 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)