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Sez. L, Sentenza n. 4941 del 01/04/2003 (Rv. 561665 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi relativi al trattamento economico e normativo - Natura negoziale e privatistica - Recezione in decreti presidenziali - Influenza - Esclusione - Interpretazione - Mezzi - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561665-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Le disposizioni che regolano il trattamento economico e normativo del personale sanitario delle unità sanitarie locali a rapporto convenzionale, ancorché gli accordi che le contengono, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, siano recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, conservano la loro natura negoziale e privatistica, sicché la loro interpretazione, riservata al giudice del merito, è soggetta ai criteri legali di ermeneutica contrattuale - fra i quali ha carattere prioritario quello letterale (art. 1362 cod. civ.) - ed è censurabile, in sede di legittimità, per violazione dei criteri predetti, oltre che per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda proposta da un medico nei confronti di un'Azienda Usl, intesa ad ottenere il pagamento, a decorrere dal 1 gennaio 1995, tra gli emolumenti forfettari aggiuntivi per le prestazioni di "particolare impegno professionale" previsti dall'art. 17, comma secondo, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996 e reso esecutivo con d.P.R. 29 luglio 1996, n. 500, emolumenti da calcolare sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 del medesimo accordo - che, al comma primo, fa riferimento al compenso forfettario orario, e, al comma secondo, agli incrementi di anzianità - anche di questi ultimi, oltre che dei primi. I giudici di merito, in proposito, con una valutazione ritenuta dalla S.C. plausibile e coerente, avevano ritenuto il compenso orario cui fa riferimento l'art. 17, comma secondo consistente nel solo compenso forfettario orario, di cui al primo comma dell'art. 30, e non anche gli incrementi di anzianità, previsti dal comma secondo dello stesso art. 30.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 16/10/1984 num. 882 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)