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Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 07/10/1980 (Rv. 409259 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONE DI STRADE O AUTOSTRADE - BENEFICI PREVISTI DALLO ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA AI CONTRATTI DI SUBAPPALTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409259-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONE DI STRADE O AUTOSTRADE - BENEFICI PREVISTI DALLO ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA AI CONTRATTI DI SUBAPPALTO - CONDIZIONI.*

I benefici fiscali in ordine all'imposta di registro, di cui allo art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, non sono applicabili ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore affidatario dell'ANAS o di una societa concessionaria per la costruzione di strade o autostrade, qualora non abbiano ricevuto l'approvazione dalla autorita competente di cui all'art 339 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato F, poiche senza tale approvazione i contratti di subappalto si porrebbero contra legem e non potrebbero piu essere considerati 'occorrenti all'attuazione della leggè, come richiesto dalla norma agevolativa. (Conf 2165/79, mass n 398514; (Conf 5348/78, mass n 395121; (Conf 3729/76, mass n 382426; (Conf 2947/75, mass n 377067).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)