Sez. L, Sentenza n. 12902 del 28/09/2000 (Rv. 540589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Per violazione di un obbligo o di un divieto sanzionati anche penalmente - Previa affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
L'illecito disciplinare commesso dal lavoratore per violazione di un obbligo o di un divieto sanzionati anche penalmente non presuppone, per l'inflizione della sanzione disciplinare, l'affissione prevista dall'art. 7 legge n. 300 del 1970, quando l'illiceità della violazione, per il contrasto con la coscienza comune, possa essere conosciuta ed apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso da parte del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)