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Sez. L, Sentenza n. 4728 del 22/04/1993 (Rv. 481975 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Previa pubblicità del codice disciplinare mediante affissione - Obbligatorietà - Limiti.
Stato
decisa il 1993-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481975-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

L'intimazione del licenziamento disciplinare richiede la previa pubblicità del codice disciplinare prescritta dall'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, solo allorquando venga intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo espressamente previste dalla normativa collettiva o da quella validamente predisposta dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste unicamente e direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)