Sez. 3, Sentenza n. 4589 del 03/09/1985 (Rv. 442050 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA EX ART. 8, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - SOPRAVVENIENZA DURANTE IL TERMINE PER PAGARE IL PREZZO DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - RINNOVAZIONE O INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA EX ART. 8, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - SOPRAVVENIENZA DURANTE IL TERMINE PER PAGARE IL PREZZO DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - RINNOVAZIONE O INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le modalità della denuntiatio che il concedente è tenuto a trasmettere all'affittuario per consentirgli l'Esercizio del diritto alla prelazione agraria sono quelle prescritte dalla legislazione vigente al momento in cui tale atto viene compiuto, in base al generale principio "tempus regit actum" non derogato da alcuna disposizione in materia di prelazione e riscatto agrario. Pertanto, dopo la comunicazione della proposta formulata nei termini di cui all'art. 8, comma quarto, legge 26 maggio 1965 n. 590, l'entrato in vigore - in pendenza del termine per il pagamento del prezzo - della legge 14 agosto 1971 n. 817, che regola diversamente le formalità di notificazione della proposta al coltivatore - al quale deve essere trasmesso il preliminare di compravendita con il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre pattuizioni - non comporta la necessità di rinnovare ovvero di integrare la comunicazione della proposta secondo tali più rigorose prescrizioni. (Conf 904/83, mass n 425663; (Conf 6571/79, mass n 403317).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)